Know your Rights Italia: Toolkit per Manifestanti
- Esiste un diritto a manifestare/protestare? Che prescrizioni bisogna rispettare se si vuole organizzare una manifestazione?
Il diritto di manifestare/protestare, purché pacificamente, è garantito in Italia dagli articoli 17 (libertà di riunione) e 21 della Costituzione (libertà di espressione) e dagli articoli 10 e 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), a cui l’Italia ha aderito.
Per organizzare una manifestazione, per esempio un corteo o un presidio, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è necessario che * promotor* ne diano adeguato preavviso (di almeno 3 giorni) in Questura, indicando nel modulo apposito (reperibile online) data, luogo, ragioni e numero di partecipanti attesi.
NB! Non fornire il preavviso richiesto è un reato per il quale si può essere sottopost* a processo (art. 18 T.U.L.P.S. – il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
- Quando possono essere posti limiti al diritto a manifestare?
In generale, le manifestazioni devono essere condotte pacificamente e senza l’utilizzo di armi addosso a coloro che vi partecipano, anche qualora ess* fossero autorizzat* al porto d’armi.
Le proteste possono essere vietate quando non è stato fornito il preavviso di cui sopra (art. 18 T.U.L.P.S.).
Possono, poi, essere imposte delle “prescrizioni”, ossia delle indicazioni specifiche su come condurre la manifestazione (ad esempio, viene prescritto un itinerario diverso da quello richiesto; viene imposto di non esporre determinate bandiere o slogan) quando, ricevuto il preavviso, il Questore o il Prefetto ritengano che la manifestazione possa comportare comprovati pericoli fisici per le persone e in caso di comprovate ragioni di sicurezza o di ordine pubblico (art. 17 Cost. e art. 18 T.U.L.P.S.).
NB! Alle forze dell’ordine viene riconosciuta un’ampia discrezionalità nell’interpretare i concetti di sicurezza e ordine pubblico.
Se è stato fornito il preavviso, è raro che una manifestazione venga vietata: è molto più comune che vengano imposte delle prescrizioni. Non sempre, però, queste prescrizioni possono ritenersi legittime, ad esempio se in una determinata località non è mai successo che una manifestazione degenerasse in violenza, in episodi di intolleranza etnico/religiosa, o in qualsiasi altro evento su cui fondare la previsione di una “minaccia all’ordine pubblico”. In particolare, non è legittimo imporre lo spostamento del luogo della manifestazione quando avviene:
- Solo per rendere la manifestazione meno visibile (per esempio restringendola in un’area poco frequentata);
- Solo per motivi di traffico o commerciali, che devono essere considerati subordinati al diritto di manifestare.
NB! L’8 ottobre 2023 è stata emanata una circolare dal capo della Polizia, con la quale si è previsto un innalzamento della sicurezza in relazione a determinati luoghi. È, quindi, legittimo il divieto di svolgere manifestazioni/cortei in alcuni luoghi di interesse (es. nei pressi delle ambasciate/consolati, nei pressi di sinagoghe, dei ghetti etc.).
- Come si possono limitare al minimo le possibilità di prescrizioni restrittive?
Poiché Prefetto e Questore hanno ampia discrezionalità nell’elaborazione delle prescrizioni, bisogna prestare molta attenzione a tutta la fase organizzativa della manifestazione, a cominciare dalle modalità di comunicazione del preavviso.
Conviene evitare richiami che potrebbero essere considerati “pericolosi”. Ad esempio, è sempre meglio comunicare una manifestazione “per il cessate il fuoco” che “contro Israele”, a favore del “rispetto del diritto internazionale” invece che contro “la praticata pulizia etnica”. Non sono valutazioni di merito, ma suggerimenti pratici per raggiungere un obiettivo, che nel nostro caso è organizzare una manifestazione di protesta pubblica.
- È lecito esporre cartelli o striscioni recanti slogan a sostegno della Palestina e a sostegno del diritto di resistere all’occupazione? È possibile cantare cori? Che limiti bisogna rispettare?
Si, è lecito esporre cartelli o striscioni e cantare cori a sostegno della Palestina e al diritto di resistere all’occupazione, purché con alcuni accorgimenti:
- È reato cantare cori e/o esporre slogan fondati sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, discriminatori e/o antisemiti; pertanto, non sono ammesse frasi e in generale propaganda antisemita (art. 604 bis co. 1 e 3 c.p.);
- “Compiere manifestazioni o emettere grida sediziose” può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 654 c.p. N.B! non è un reato).
Cosa rientra nella definizione di manifestazioni sediziose? Cantare cori e/o esporre bandiere o emblemi che contengono o rappresentano simboli di sovversione sociale, di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità, nonché simboli distintivi di associazioni faziose (art. 21 T.U.L.P.S.). Pertanto, verrà sanzionata l’esposizione di bandiere e slogan a sostegno di gruppi che sono considerati terroristi dallo Stato italiano, ad esempio Hamas, Hezbollah, il PFLP.
Per darvi qualche indicazione pratica:
- È legittimo affermare e/o esporre striscioni con scritto “Boycott Israel”. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha difatti considerato lecite tutte quelle azioni mirate al boicottaggio economico di Israele, dal momento che rientrano nella libertà d’espressione, tutelata all’art. 10 CEDU (Sentenza Baldassi e altri c. Francia).
- È legittimo affermare e/o esporre striscioni con scritto “From the river to the sea, Palestine will be free”, in quanto non inneggia all’odio, non può considerarsi uno slogan antisemita e non mina alla sovversione sociale. Si tratta, infatti, di uno slogan con cui * Palestines* chiedono di vivere liberamente nelle loro terre, criticando le politiche di apartheid e razzismo messe in atto dallo Stato di Israele. Allo stato attuale non sono stati poste restrizioni contro l’utilizzo di questo slogan da parte delle autorità italiane.
A mero titolo informativo, si noti che la legittimità di tale slogan è stata recentemente stabilita da stati dell’Unione Europea, ad esempio l’Olanda. Dopo che un attivista palestinese era stato indagato per istigazione all’odio per aver gridato lo slogan “From the river to the sea …” durante una manifestazione, il pubblico ministero olandese ha previsto l’archiviazione del caso, sostenendo che gli slogan pro-Palestina sono soggetti a varie interpretazioni e, soprattutto, che si riferiscono allo Stato di Israele e non invece agli ebrei in generale per la loro origine etnica o religione. Le pronunce di stati esteri non sono, tuttavia, vincolanti per l’Italia.
NB! Quando, in occasione di cortei, avvengono espressioni o grida sediziose, lesive del prestigio delle autorità, o comunque tali da mettere in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza de* cittadin*, le manifestazioni possono essere disciolte (art. 20 T.U.L.P.S.). In tal caso, le forze dell’ordine inizialmente invitano l* manifestant* a disciogliere la manifestazione. Se l’invito rimane senza effetto, il discioglimento viene ordinato con tre intimazioni formali. Se anche in questo caso le forze dell’ordine rimangono inascoltate, la manifestazione può essere disciolta con la forza e le persone che si rifiutano di obbedire all’ordine di discioglimento possono essere sanzionate (artt. 22-23-24 T.U.L.P.S.).
- È lecito esporre la bandiera della Palestina?
In linea generale, è lecito esporre simboli, emblemi e bandiere espressive della propria individualità purché non siano “sediziose”, come spiegato nel punto precedente.
È, inoltre, specificamente lecito esporre le bandiere di Stati esteri, compresa la bandiera palestinese, poiché qualsiasi gruppo e qualsiasi cittadin* può riconoscersi e esprimere la propria identità politico-sociale attraverso un simbolo, tra cui anche una bandiera corrispondente a quella di uno Stato estero, senza previa autorizzazione. Le bandiere non costituiscono l’emblema e il simbolo della sovranità territoriale, ma designano simbolicamente un determinato paese e la sua identità, inclusa eventualmente l’ideologia che la maggioranza del popolo di quest’ultimo accetta e propone al confronto internazionale (questi principi sono stati riconosciuti anche dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 189 del 1987).
È possibile, tuttavia, una limitazione soltanto nel momento in cui ci siano ragioni di ordine pubblico o di carattere internazionale. Tenendo conto che la nozione di ordine pubblico è un concetto ampio e spesso interpretato discrezionalmente, in generale si riferisce a quel complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari, sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché sicurezza delle istituzioni, de* cittadin* e dei loro beni. La mera esposizione della bandiera palestinese non rappresenta di per sé una minaccia all’ordine pubblico, mentre, per esempio, potrebbe rappresentarlo se sventolata mentre si cantano cori apertamente antisemiti o di elogio al terrorismo. In questo caso la bandiera potrebbe essere considerata un simbolo a sostegno delle idee espresse.
- Bruciare o danneggiare la bandiera di Israele è un reato?
Si, è una contravvenzione di tipo penale e si viene sottoposti a una sanzione pecuniaria (art. 299 c.p.).
- Cosa posso fare se mi vietano di manifestare o se il mio diritto a manifestare viene in qualche modo limitato, per esempio (i) viene prescritto un itinerario diverso da quello richiesto e/o (ii) viene vietato di esporre determinate bandiere/slogan?
In questo caso va fatta una distinzione: se il divieto e/o la restrizione hanno la forma di un (i) provvedimento scritto o (ii) orale.
- Se la manifestazione viene vietata o sono previste delle restrizioni (le “prescrizioni”) attraverso comunicazione scritta a* promotor* da parte del Questore o della polizia, è necessario rispettare la decisione. In caso contrario, si commette un reato (vedi sopra, art. 18 T.U.L.P.S.). Si può, però, sempre proporre ricorso avverso le ordinanze restrittive.
NB! I termini per i ricorsi sono molto brevi quindi se, in qualità di promotor* di una manifestazione, doveste ricevere un’ordinanza restrittiva, contattateci a info@elsc.support al più presto e vi aiuteremo a predisporre il ricorso.
- Nel caso in cui le restrizioni vengano comunicate in forma orale, per esempio le forze dell’ordine sequestrano gli striscioni a sostegno della Palestina o la bandiera palestinese prima o durante la protesta, consigliamo di chiedere all’agente su che base giuridica si fonda la sua richiesta, specificando che la bandiera e lo slogan sono legittimi e protetti dalla libertà di espressione. Meglio, però, non sfociare in comportamenti aggressivi o perentori, né insistere eccessivamente in caso di mancata restituzione degli oggetti.
Ricordate che le forze dell’ordine possono fermarvi per accertamenti ogni volta che sorge un sospetto di pericolosità. Ricordate, inoltre, di essere sempre con un* compagn*: se si verificano episodi simili, dovete sempre essere pront* a filmarvi vicendevolmente, in modo da avere prove di eventuali decisioni illegittime o azioni violente degli agenti.
NB! Vi consigliamo di non pubblicare o diffondere i video se non oscurando i volti degli agenti.
- È possibile partecipare alle manifestazioni a volto coperto?
No, non è possibile. È illegale stare in luogo pubblico con il volto coperto: si viene puniti con una sanzione amministrativa fino a 103 euro (art. 85 T.U.L.P.S.). È, inoltre, vietato l’uso di caschi protettivi o qualsiasi altro mezzo che possa rendere difficile il riconoscimento di una persona senza un giustificato motivo (art. 5, l. 152/1975).
- È possibile fotografare, riprendere, registrare audio delle forze dell’ordine? Le forze dell’ordine possono vietare di riprendere, fotografare, registrare?
Le forze dell’ordine impegnate in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici possono essere fotografate e filmate, a meno che non vi sia un espresso divieto dell’Autorità pubblica (Prefetto, Questore).
Tali immagini e/o video possono essere divulgati, anche sui social network, ma oscurando i volti delle persone riprese, agenti compresi. Difatti, * agenti potrebbero denunciarvi per diffamazione aggravata a mezzo stampa, se ritengono di aver subito un pregiudizio a causa della divulgazione di immagini e video in cui * stess* sono identificabili.
Se avete effettuato delle riprese nonostante il divieto espresso dell’autorità pubblica, non divulgate il materiale. La divulgazione di informazioni segrete o vietate è un reato punito fino a 5 anni di reclusione (art. 261 c.p.).
- È legale filmare le forze dell’ordine per tutelarsi?
È possibile riprendere le forze dell’ordine senza doversi preoccupare di oscurare/sfocare i volti in tutti quei casi in cui il video sia stato girato per tutelare i propri diritti. In questo caso, non si tratta di diffondere la ripresa in pubblico, bensì di utilizzare il materiale così ottenuto (foto, video, audio, ecc.) per fornire delle prove, magari in tribunale.
- È possibile riprendere/registrare * privat* cittadin* che partecipano alle manifestazioni?
Per quanto riguarda * privat* cittadin*, è legale riprendere soggetti che si trovino in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 97 l. 633/1941). Le immagini e video possono essere diffuse solo se l’immagine sia casuale e non abbia il fine di polarizzare l’attenzione sul soggetto ripreso o se i volti vengono oscurati per impedirne l’identificazione.
- Quando le forze dell’ordine hanno il diritto di usare la violenza?
Le forze dell’ordine sono legittimate a ricorrere alla violenza solo se costrette dalla necessità di:
- Respingere una violenza altrui,
- Vincere una resistenza, ossia l’opposizione posta nei confronti di agenti che stanno svolgendo un atto d’ufficio, per esempio un fermo o un’identificazione
- Impedire la consumazione di specifici delitti (art. 53 c.p.)
Inoltre, le forze dell’ordine possono utilizzare un’arma o un mezzo di coazione che siano compresi tra quelli previsti dalla legge. I mezzi utilizzabili durante le manifestazioni sono i seguenti (vedere la Guida Amnesty per maggiori informazioni):
Gas lacrimogeni
SI | NO |
in casi di violenza diffusisempre necessario un avvertimento | quando le persone sono confinate in un’areaquando possono creare danni duraturi alla salutequando sono indirizzati direttamente su chi protesta |
Spray al peperoncino
si | no |
utilizzo in modo miratocontro individui violentirispetto della distanza minima | contro soggetti già sotto il controllo della polizia |
Manganelli
si | no |
come difesa contro attacchi violentiindirizzati verso le aree muscolari più importanti del corpoda evitare le aree in cui possono verificarsi lesioni più graviogni colpo deve essere giustificato | per dispersione raduno pacifico contro soggetti che oppongono solo resistenza passivacontro soggetti che sono sotto il controllo di un* agentecontro soggetti che stanno fuggendo |
Proiettili di gomma
SI | NO |
colpire individui specifici che stanno commettendo violenza contro altre personesolo quando altri mezzi sono stati inutili | diretti sulla follautilizzati per colpire bersaglio di rimbalzo (ad esempio indirizzati verso il terreno) |
Cannoni ad acqua
SI | NO |
operatori devono essere addestrati e ricevere indicazioni chiare | quando la violenza non è diffusasoggetti violenti possono essere isolati |
Armi da fuoco
SI | NO |
ultima risorsa per fermare una minaccia imminente di morte o lesioni gravimezzi meno estremi non sufficienti | utilizzo per dispersione della folla |
- È possibile negare o revocare il permesso di soggiorno per essersi espressi o per aver partecipato in azioni a sostegno della Palestina?
Il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno possono essere negati nel caso in cui * cittadin* stranier* compiano una serie di reati specificamente previsti dalla legge. In particolare, rilevano in questa sede (Art. 4, comma 3: art. 5, comma 5 Testo Unico Immigrazione):
- Condotte di natura terroristica;
- Detenzione illegale di armi;
- Devastazione e saccheggio;
- Detenzione sostanze stupefacenti;
- Vilipendio alla nazione italiana, alla bandiera o altro emblema dello stato italiano;
- Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario dello stato.
Se siete in possesso di permesso di soggiorno e venite indagati per un reato legato alla partecipazione ad una manifestazione a sostegno della Palestina, prendete subito contatto con noi in modo da ottenere tutela legale.
- Quando potete essere sottoposti a perquisizione senza mandato?
- In qualsiasi locale o abitazione, se ci sono indizi della possibile presenza di armi, esplosivi o munizioni (art. 41 del T.U.L.P.S.).
- Se siete colt* in flagranza di reato o quando nei vostri confronti va eseguito un provvedimento di un giudice per limitare la vostra libertà personale (per esempio in caso di evasione) (art. 352 c.p.p.).
- Su mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali, quando cercano sostanze stupefacenti (art. 103 del Testo Unico sugli stupefacenti).
Ricordate! Fuori da questi casi, è sempre necessario un mandato che avete diritto di avere prima dell’inizio delle operazioni, come indicato dall’art. 247 del codice di procedura penale.
- Quali sono i vostri diritti in caso di perquisizione?
- Le forze dell’ordine devono avvisarvi che può partecipare il vostro avvocato o una persona di vostra fiducia, ma devono essere prontamente reperibili (art. 120 c.p.p.).
- Anche se non vi sequestrano nulla, devono darvi una copia del verbale di perquisizione, dove si indicano le operazioni fatte, il motivo, i nomi e la qualifica degli agenti intervenuti.
- Le forze dell’ordine devono darvi il diritto di aggiungere dichiarazioni al verbale di perquisizione.
Controllate che il contenuto del verbale corrisponda alla verità: se non è così non firmatelo e fate verbalizzare il motivo! Avete diritto che tutte le vostre osservazioni siano inserite nel verbale (art. 137 c.p.p.).
Se vi perquisiscono personalmente, fate attenzione: devono rispettare la vostra dignità, il vostro pudore e la vostra capacità di autodeterminazione e avete diritto ad essere perquisit* da persone del vostro stesso sesso.
- Quali sono i poteri delle forze dell’ordine in termini di identificazione delle persone? Ci si può esimere dal fornire le proprie generalità?
Se le forze dell’ordine vi fermano per l’identificazione:
- Nel caso in cui l’agente sia in borghese, avete diritto a chiedere all* stess* di qualificarsi mostrando il tesserino di riconoscimento. Se si rifiuta, senza giustificato motivo, non siete obbligat* a eseguire i suoi ordini
- Se l’agente si qualifica o è in divisa dovete dichiarare le vostre generalità e mostrare un valido documento d’identità
Attenzione: ex art. 11 d.l. 59/1978 le forze dell’ordine possono sempre chiedervi l’identità, anche se non avete fatto niente. Se vi rifiutate o date false generalità, commettete un reato
- Se siete cittadin* italian* o comunitar*, e rifiutate di dire il vostro nome, potete essere denunciat* e rischiate la pena dell’arresto fino a 1 mese (art. 651 c.p.). Invece, se non fate vedere i documenti, potete essere denunciat* e rischiate la pena dell’arresto fino a due mesi (art. 294 reg .att. T.U.L.P.S. e art. 221 T.U.L.P.S).
- Se siete cittadin* extracomunitar* e non fate vedere i documenti (passaporto-permesso), senza un valido motivo, ad agenti quando ve lo chiedono potete essere denunciat* e rischiate la pena dell’arresto fino a 6 mesi; se c’è motivo di dubitare della vostra identità, potete essere accompagnat* in questura per rilievi segnaletici, fino a un max di 24 ore (art. 6 d.lgs. n. 286/98).
- Quali sono i poteri delle forze dell’ordine in caso di fermo o arresto? Quali sono i diritti de* arrestat*/fermat*/indagat*?
Per identificarvi, gli agenti possono effettuare rilievi segnaletici (fotografie e impronte digitali), anche senza la vostra autorizzazione. Non possono prendere capelli o saliva senza la vostra autorizzazione, eccetto nel caso in cui lo autorizzi un giudice.
Inoltre, avete diritto a ricevere informazioni sui vostri diritti (art. 386, comma 1 c.p.p.), in particolare:
- Di sapere di cosa vi accusano
- Se non parlate la lingua italiana, di avere un interprete e atti tradotti.
- Di avvalervi della facoltà di non rispondere (vedere sopra).
- Di informare le vostre famiglie e, se siete stranieri, le autorità consolari.
- Di accedere all’assistenza medica d’urgenza.
- Di essere condotti davanti a un giudice per la convalida dell’arresto/fermo entro 96 ore
In generale, quando in presenza delle forze dell’ordine e/o sottoposti ad attività d’ufficio delle stesse:
- Potete avvalervi della facoltà di non rispondere a qualsiasi domanda delle forze dell’ordine, fatta eccezione per la richiesta di dati identificativi.
- Chiedete sempre a che titolo le forze dell’ordine stanno svolgendo una determinata azione e chiedete il rilascio del verbale delle attività svolte.
- In caso di arresto, perquisizione o interrogatorio, è possibile chiedere di parlare con un* avvocat*. Nell’immediatezza dell’attività delle forze dell’ordine, potete nominare un* vostr* avvocat* di fiducia prontamente reperibile o vi verrà assegnat* un* avvocat* d’ufficio.
NB: potete sempre nominare un* avvocat* di fiducia in un secondo momento. Appena possibile rivolgetevi a ELSC per essere mess* in contatto con uno de* nostr* avvocat* (rivolgersi a info@elsc.support).
- Ringraziamo Strali per i contenuti di cui ai paragrafi 14, 15, 16 e 17: potete trovare ulteriori guide utili di Strali qui.
- Cosa non fare? In altri termini, quali comportamenti costituiscono reato?
I reati di cui potete essere accusati sono:
- Il reato di resistenza a pubblico ufficiale, cioè quando qualcuno si oppone con violenza o minaccia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mentre questo compie un atto d’ufficio (art. 337 c.p.).
Vi possono accusare del reato di resistenza (anche) se usate violenza o minaccia nei confronti di un incaricato di pubblico servizio o di dipendenti di istituti di vigilanza privata (guardie private) in servizio presso stazioni dei treni, metropolitana e sugli autobus, perché sono considerati ausiliari di pubblica sicurezza.
È importante sapere che per violenza e minaccia si intende qualunque comportamento idoneo ad opporsi all’atto che non sia una semplice resistenza passiva (ad esempio se vi bloccano fisicamente e cercate di divincolarvi o difendervi in qualsiasi modo verrete accusato di resistenza). Tenete conto che si tratta di un reato che può arrivare ad essere punito con fino a cinque anni di pena detentiva nei casi più gravi. La resistenza passiva, invece, non è considerato un reato.
- Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, che commette chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio (art. 341 bis c.p.).
- Il reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato qualora ci si trovi sul territorio italiano senza regolare permesso di soggiorno o altro titolo, punito con ammenda da 5000 a 10.000 euro.